argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 29 ottobre 2021, n. 208)Articoli Correlati: giudizio abbreviato - ergastolo
Giudizio abbreviato - Imputato infermo di mente -Reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo - Mancata previsione della possibilità di chiedere il rito speciale - Non fondatezza
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo), sollevata, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, «laddove non prevede che l’imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio, possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell’ergastolo».