argomento: corte di cassazione - sezioni unite - misure cautelari
» visualizza: il documento (Sezioni Unite, 28 ottobre 2021, n. 39005)Articoli Correlati: divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - determinazioni del giudice - individuazione dei luoghi inibiti
Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1, c.p.p.) può limitarsi ad indicare tale distanza.
Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.