argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - esecuzione/trattamento carcerario
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 22 ottobre 2021, n. 38031)Articoli Correlati: art. 41 bis ordinamento penitenziario - diritto di difesa - colloqui con il difensore
Non viola il diritto di difesa la prescrizione, contenuta nella circolare dipartimentale, secondo cui il difensore, che intende ricevere la telefonata dal proprio assistito, assoggettato al regime ex art. 41-bis, comma 2, ord. pen., si deve recare in un istituto penitenziario prossimo al domicilio o al luogo dove esercita l’attività forense; tale obbligo risponde all’esigenza di garantire l’esatta identità dell’interlocutore, scongiurando il rischio, anche riconducibile all’intervento di terzi, di sostituzione di persona o di deviazione di chiamata.