argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
» visualizza: il documento (Cass., sez. II, 20 ottobre 2021, n. 37780)Articoli Correlati: procedimento di riesame - misure cautelari personali - trasmissione incompleta degli atti - inefficacia della misura
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari personali, qualora la trasmissione degli atti al tribunale del riesame è incompleta non può essere dichiarata l’inefficacia della misura, ex art. 309, comma 5, c.p.p., atteso che quest’ultima è stabilita solo per la “mancata” trasmissione e non anche per la trasmissione “difettosa”. Il tribunale del riesame può sollecitare la trasmissione degli atti mancanti o illeggibili, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere.