argomento: de jure condendo - imputato
» visualizza: il documento (d.d.l. C.3304)Articoli Correlati: imputato - presunzione di non colpevolezza - pubblicazione della sentenza
di Marilena Colamussi
E’ stato assegnato in data 19 ottobre 2021 alla Commissione Giustizia della Camera in sede referente il progetto di legge C. 3304, recante "Modifica all’articolo 545 del codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di garanzie dell’imputato in relazione alla presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva", d’iniziativa dell’on. Cassinelli e altri.
L’intento del disegno di legge è quello di dare maggiore risalto alla diffusione, oltre che all’applicazione, del principio di civiltà giuridica della presunzione di non colpevolezza dell’imputato (art. 27, comma 2, Cost.), troppo spesso ignorato dall’opinione pubblica fuorviata dall’approccio giustizialista dei mass-media.
Il progetto di legge consta di tre articoli, di cui il primo introduce uno strumento di immediata pubblicità del principio costituzionalmente garantito, mediante l’«Affissione di un’insegna nelle aule di udienza dei procedimenti penali», recante: «L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva (articolo 27 della Costituzione)». Si prevede, inoltre, che detta insegna, di dimensioni adeguate, debba essere posizionata in modo tale da essere ben visualizzabile dall’organo giudicate, dal pubblico ministero, dall’imputato e dal pubblico presente in aula.
Nel medesimo intento, l’art. 2 della p.d.l. C. 3304 prevede un’integrazione del «Contenuto delle sentenze non definitive di condanna», in calce alle quali è inserita, nella pagina finale e nello stesso carattere tipografico adottato per il provvedimento, la formula: «La presente sentenza è soggetta a impugnazione nei modi e nei termini previsti dalla legge. Ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».
L’ultimo articolo della proposta di legge integra il tessuto normativo dell’art. 545 c.p.p. in materia di pubblicazione della sentenza, introducendo l’onere per il giudice che delibera una sentenza non definitiva di condanna, di integrare la pubblicazione della stessa con la lettura della formula seguente: «La presente sentenza è soggetta a impugnazione nei modi e nei termini previsti dalla legge. Ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».