argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 6 ottobre 2021, n. 36187)Articoli Correlati: giudizio di appello - motivi di impugnazione - divieto di ampliare oggetto del giudizio nella discussione orale
Nel giudizio di appello, il motivo di impugnazione deve essere formulato con l’appello o nei termini e con le modalità di cui all’art. 585, comma 4, c.p.p. concernenti la presentazione dei motivi nuovi, a pena di decadenza e nella discussione orale non è possibile ampliare l’oggetto del giudizio se non nei casi tassativi previsti dall’art. 597, comma 5, c.p.p.