argomento: decisioni in contrasto - difesa e difensori
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 4 ottobre 2021, n. 3594)Articoli Correlati: difensore - legittimo impedimento - istanza di rinvio - utilizzo della posta elettronica certificata
La sentenza in esame alimenta il contrasto giurisprudenziale sulla ammissibilità dell’utilizzo da parte dei privati della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti o per il deposito presso gli uffici.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale le istanze, richieste e memorie dei privati e dei difensori devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria, secondo il disposto dell’art. 121 c.p.p. (Cass. sez. V, 12 dicembre 2005, n. 6696), essendo l’utilizzo del mezzo informatico, costituito dalla posta elettronica certificata, riservato dalla legge alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p. e per le notificazioni disposte dall’autorità giudiziaria nei confronti dei difensori (Cass., sez. VI, 24 gennaio 2020, n. 2951; Cass., sez. I, 18 giugno 2019, n. 26877; Cass., sez. IV, 11 maggio 2018, n. 21056).
La sentenza in commento aderisce invece al diverso orientamento che ritiene utilizzabile il mezzo della posta elettronica per trasmettere la richiesta del difensore di rinvio del giudizio per legittimo impedimento, in quanto l’art.420 ter c.p.p., nel prevedere le conseguenze dell’assenza del difensore dovuta a legittimo impedimento, prescinde dalle concrete modalità con cui tale impedimento viene portato a conoscenza del giudice e anzi richiede che l’impedimento sia prontamente comunicato (Cass. sez. II, 27 gennaio 2021, n. 3436; Cass., sez. I, 22 luglio 2020, n. 21981; Cass., sez. VI, 5 dicembre 2018, n. 54427; nonché con riguardo alla adesione del difensore all'astensione proclamata della categoria comunicata con il diverso mezzo del telefax: Cass., sez. un., 29 settembre 2014, n. 40187).