argomento: decisioni in contrasto - difesa
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 2 settembre 2021, 23754)Articoli Correlati: nomina difensore di fiducia - formalità - art. 96 c.p.p.
In relazione al rispetto delle formalità previste dall’art. 96 c.p.p., si registrano nella giurisprudenza di legittimità posizioni contrapposte. Secondo un orientamento minoritario la nomina del difensore di fiducia dell’imputato deve risultare con certezza nel processo, essendo un atto formale che non ammette equipollenti: pertanto devono essere osservate scrupolosamente le forme e le modalità prescritte dal legislatore all'art. 96 c.p.p., non potendo l’imputato scegliere il modo di presentazione o comunicazione della nomina (Cass., sez. I, 2 aprile 2019, n. 18244; Cass., sez. V, 14 novembre 2016, n. 4874; Cass., sez. V, 27 aprile 2016, n. 24053; Cass., sez. III, 12 giugno 2013, n. 37817; Cass. sez. I, 19 aprile 2011, n. 35127; Cass., sez. III, 3 marzo 2010, n. 21391). Secondo un diverso orientamento, cui anche la sentenza in esame aderisce, la nomina del difensore di fiducia è valida anche qualora non siano osservate puntualmente le prescrizioni di cui all’art. 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta concludentia (ex multis Cass., sez. V, 18 febbraio 2020, n. 540; Cass., sez. III, 4 aprile 2018, n. 47133; Cass., sez. V, 3 febbraio 2017, n. 36885; Cass., sez. IV, 8 giugno 2016, n. 34514; Cass., sez. 17 aprile 2015, n. 31193; Cass., sez. I, 22 settembre 2014, n. 38625): infatti secondo questo indirizzo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 96 c.p.p. non hanno carattere inderogabile, ma natura ordinatoria e regolamentare, suscettibile di interpretazione ampia in bonam partem e non escludono la rilevanza di comportamenti concludenti e inequivoci da cui possa desumersi la volontà di accreditare il difensore verso l’autorità procedente