argomento: decisioni in contrasto - giudice (e provvedimenti)
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La giurisprudenza di legittimità ha diversamente qualificato il provvedimento con cui il G.u.p., investito di richiesta di rinvio a giudizio, abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio: un primo orientamento configura in tal caso una ipotesi di abnormità funzionale del provvedimento del G.u.p. poichè determina una indebita regressione del procedimento ed impone al P.m. di compiere un atto nullo (Cass., sez. III, 4 marzo 2020, n. 18297; Cass., sez. V, 19 aprile 2016, n. 35153; Cass. sez. III, 18 settembre 2014, n. 51424); un opposto orientamento, seguito anche dalla pronuncia in esame, esclude in tal caso l’abnormità sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello funzionale e fornisce una più rigorosa e restrittiva interpretazione del concetto di abnormità, non dilatabile sino a comprendervi il provvedimento fondato su un presupposto erroneo (Cass. sez. VI, 5 febbraio 2019, n. 6945; Cass. sez. II, 17 luglio 2020, n. 23814 relativamente al provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto della qualificazione del fatto come reato procedibile a citazione diretta; Cass. sez. VI, 20 ottobre 2009, n. 41037; Cass. sez. I, 6 novembre 2008, n. 47766).