di Marilena Colamussi
argomento: de jure condendo -
misure cautelari
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il documento (d.d.l. C. 3129)
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di Marilena Colamussi
Abolire definitivamente l’assurda presenza dei bambini (fino a 3 anni di età) dietro le sbarre, insieme alle mamme detenute a titolo cautelare o in fase di esecuzione della pena, rappresenta lo scopo della proposta di legge C. 3129, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi 26 luglio 1975, n. 354, e 21 aprile 2011, n. 62, in materia di esecuzione delle misure cautelari e delle pene nei confronti delle madri di figli minorenni".
Il disegno di legge C. 3129, promosso dagli Onorevoli Bellucci ed altri, assegnato alla Commissione giustizia in sede referente il 4 giugno 2021, è l’ultimo di una lunga serie di recenti proposte mosse dal medesimo intento, ma finora pressoché ignorate (Cfr.: d.d.l. C. 1780 del 17 settembre 2019; d.d.l. C. 2298 del 4 febbraio 2020).
I correttivi suggeriti dalla proposta di legge ricalcano in parte le linee tracciate dai precedenti disegni. In particolare, tra i criteri di scelta delle misure cautelari l’innovazione consiste in un “divieto assoluto” di custodia cautelare in carcere per la donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, divieto esteso al padre qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole (art. 275, comma 4, c.p.p.). L’intento è quello di cancellare l’attuale deroga delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che giustificano l’adozione della misura.
Laddove sussistano <> il giudice può applicare la misura custodiale presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (art. 285-bis c.p.p.). In ogni caso, nell’iter applicativo della misura cautelare occorre che il giudice preliminarmente ed opportunamente debba verificare le condizioni familiari dell’imputata (art. 291, comma 1-quater, c.p.p.).
Nella stessa prospettiva ideologica, sul piano del diritto sostanziale, si propone un più ampio ricorso all’istituto del rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena (art. 146 c.p.), così che l’interesse punitivo dello Stato recede dinanzi alla tutela delle relazioni familiari, della maternità e, soprattutto, della salute della donna in gravidanza e del figlio minore di età fino a 6 anni, contro l’attuale limite di un anno di età.
In fase esecutiva si favorisce l’adozione delle misure alternative alla detenzione da applicare presso le case famiglia protette, già istituite dalla legge n. 62/2011 ma per lo più inesistenti per mancanza di risorse finanziarie destinate a tale obiettivo. All’uopo la proposta di legge sollecita il Ministero della giustizia a stipulare apposite convezioni con gli enti locali per garantire il recupero e la valorizzazione di strutture (tra cui beni confiscati alla criminalità organizzata) idonee a essere utilizzate come case famiglia protette.
Inedita l’attenzione dedicata al personale delle case famiglia protette composto da un numero adeguato di operatori sociali, affiancati da un’èquipe specializzata nel campo psicologico e psichiatrico, con il compito di supportare e monitorare il percorso riabilitativo della madre e assisterla nell’esercizio della funzione educativa del figlio, accertandone costantemente le capacità genitoriali.