di Marilena Colamussi
argomento: de jure condendo -
impugnazioni
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il documento (d.d.l. C. 3047)
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di Marilena Colamussi
Risulta assegnata alla Commissione giustizia in sede referente (4 giugno 2021) la proposta di legge ordinaria C. 3047, recante: "Abrogazione del comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, in materia di divieto di reformatio in peius nel processo d’appello in caso di proposizione dell’impugnazione da parte del solo imputato", promossa dagli Onorevoli Ferraresi ed altri.
Il disegno di legge consta di due soli articoli, di cui il primo prevede l’abrogazione dell’art. 597, comma 3, c.p.p., cancellando così, con un colpo di penna, una delle più eloquenti espressioni del principio del favor rei, e il secondo ne sancisce l’operatività estesa ai procedimenti instaurati a decorrere dall’entrata in vigore della legge.
Quando l’appello è proposto dal solo imputato, secondo l’attuale disciplina, al giudice è inibita la facoltà di modificare in termini peggiorativi la pena irrogata con il giudizio di primo grado, ovvero applicare una nuova misura di sicurezza, od ancora prosciogliere l’imputato con una formula meno favorevole, o revocare benefici già accordati (art. 597, comma 3, c.p.p.). L’eliminazione di tale garanzia, secondo la relazione di accompagnamento alla proposta di legge, dovrebbe scoraggiare impugnazioni puramente dilatorie e, dunque, ridimensionare il contenzioso in sede di appello.