argomento: decisioni in contrasto - misure cautelari
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La sentenza in commento esamina l’applicabilità al sequestro preventivo la disposizione dell'art. 85 disp. att. c.p.p., che prevede la possibilità di restituzione di cose sequestrate previa esecuzione di specifiche prescrizioni. Secondo un primo orientamento la norma è applicabile al sequestro preventivo, stante il rinvio contenuto nell’art. 104 disp. att. c.p.p. che richiama le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo VI del d.lgs. n. 271/1989 (Cass., sez. III, 27 marzo 2000, n. 56 e più recentemente Cass., sez. III, 2 ottobre 2019, n. 40399). Al contrario altra giurisprudenza ha escluso l’applicabilità al sequestro preventivo della disposizione che disciplina, in riferimento al sequestro probatorio, le modalità di restituzione della cosa previo pagamento di una cauzione a garanzia (Cass., sez. II, 9 febbraio 2009, n. 5606). La sentenza in esame esclude in toto la applicabilità dell’art. 85 disp. att. c.p.p. al sequestro preventivo, in quanto non più richiamato dall’art. 104 disp. att. c.p.p.: tale disposizione infatti è stata sostituita dall’art. 2 comma 9 lett. a) l. n. 94/2009 e ora prevede un’autonoma disciplina dell’esecuzione del sequestro preventivo, senza alcun richiamo alle disposizioni relative al sequestro probatorio.