argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - procedimenti speciali
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 8 aprile 2021, n. 13219)Articoli Correlati: sospensione del procedimento con messa alla prova - rigetto - programma di trattamento
Il giudice che rigetti l’istanza di sospensione del processo con messa alla prova sul presupposto dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato.