argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., ord. 1 aprile 2021, n. 60)Articoli Correlati: mandato d - rifiuto della consegna
Mandato d'arresto europeo - Motivi di rifiuto facoltativo della consegna - Cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea residente o dimorante in Italia – Omessa previsione - Restituzione atti – Jus superveniens
Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), come introdotto dall’art. 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), sollevate «nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte d’appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno», si ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente: le modifiche apportate dal d.lgs. n. 10 del 2021 alle disposizioni della legge n. 69 del 2005 incidono così profondamente sull’ordito logico che sta alla base delle censure prospettate da rendere necessario che giudice a quo proceda alla rivalutazione della non manifesta infondatezza delle questioni prospettate, tenendo conto delle intervenute modifiche normative.