argomento: corti europee - contraddittorio
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 25 marzo 2021, Di Martino e Molinari c. Italia)Articoli Correlati: giusto processo - contraddittorio - equità del processo - esame dei testimoni - giudizio abbreviato
Assolti nel primo grado celebratosi nelle forme del rito abbreviato, i ricorrenti erano condannati in appello per reati di associazione mafiosa; più precisamente, il Gup non riteneva gli istanti responsabili, nonostante le informazioni rese da tre pentiti, sentiti a s.i.t. durante le indagini; sulla base dello stesso materiale probatorio, la corte d’appello giungeva a conclusioni opposte. Secondo la Corte europea non c’è violazione dell’art. 6, §1, Cedu: gli interessati avevano chiesto un giudizio – l’abbreviato – connotato da minori garanzie del rito ordinario: essi hanno rinunciato al diritto di controesaminare i testimoni d’accusa e questo basta a considerare legittima, sul piano dei referenti convenzionali, la mancata assunzione delle loro dichiarazioni in appello. Ancora, il Gup aveva sentito un quarto pentito, valutandone la necessità a mente dell’art. 441, comma 5, c.p.p.: la sua escussione non è stata rinnovata nel secondo grado, tuttavia – dice la Corte europea – il “peso” di quelle dichiarazioni non era decisivo e, quindi, tale mancanza non ha inficiato la complessiva equità della procedura. Anche sotto questo profilo non è violato l’art. 6, §1, Cedu.