argomento: corti europee - misure cautelari
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 18 febbraio 2021, Azizov e Novruzulu c. Azerbaijan)Articoli Correlati: libertà personale - custodia cautelare - arresto - motivazione dei provvedimenti cautelari - libertà di associazione - libertà di manifestazione del pensiero
Viola l’art. 18 Cedu in relazione all’art. 5, paragrafo 3, Cedu l’arresto di alcune persone per il solo fatto di appartenere ad un gruppo contrario alla maggioranza di governo; il referente convenzionale è del pari infranto se agli arrestati è applicata una misura cautelare, poi a più riprese prorogata senza un esame delle esigenze che impongono di trattenere in vinculis gli interessati [Nel caso di specie, la Corte condanna l’Azerbajan per l’arresto di alcuni appartenenti al NIDA, gruppo coinvolto in alcune manifestazioni contro il governo azero. Secondo i giudici europei gli arresti, i provvedimenti di custodia e le successive proroghe avevano il solo scopo di mettere a tacere gli attivisti. Mancava, infatti, un’analisi puntuale delle ragioni che imponevano di applicare e di mantenere le restrizioni cautelari; con particolare riferimento ad uno dei ricorrenti, la Corte censura l’autorità nazionale per non avere tenuto conto della sua minore età: tanto avrebbe escluso l’opportunità di collocarlo in detenzione].