argomento: decisioni in contrasto - prove
» visualizza: il documento (Cass. sez. III, 13 gennaio 2021, n. 1125)Articoli Correlati: intercettazioni - conversazioni in lingua straniera - nomina dell - omessa indicazione delle generalità dell - inutilizzabilità -
La sentenza in esame evidenzia un contrasto giurisprudenziale circa le conseguenze della mancata identificazione dell’interprete nel verbale di esecuzione delle intercettazioni.
Secondo un primo orientamento, l’omessa indicazione delle generalità dell'interprete di lingua straniera, che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni,
rende inutilizzabili tali operazioni per l'impossibilità di desumere la capacità dell'ausiliario di svolgere ed eseguire adeguatamente l'incarico affidatogli (Cass., sez. III, 21 luglio 2016, n. 31454; Cass., sez. 7 luglio 2016, n. 28216; Cass., sez. III, 9 dicembre 2013, n. 49331). Al contrario, altro indirizzo, cui aderisce la sentenza in esame, esclude che l’omessa indicazione delle generalità dell'interprete, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, sia causa tanto della inutilizzabilità di tali operazioni, essendo questa sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 c.p.p. (Cass., sez. V, 21.2.2020, n. 7030; Cass., sez. VI, 27 luglio 2007, n. 30783; Cass., sez. V, 6 aprile 2018; n. 15472; Cass. VI, 2 febbraio 2018, n. 5197; Cass. VI, 22 giugno 2017, n. 24305) quanto della nullità delle stesse, considerato il principio di tassatività stabilito dall'art. 177 c.p.p. (Cass., sez. V, 13 marzo 2018, n.11060; Casse. sez. III, 17 maggio 2017, n. 24305)