argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 11 febbraio 2021, n. 17)Articoli Correlati: ordinamento penitenziario - liberazione anticipata
Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Mancata previsione della possibilità di revoca nel caso di intervenuta assoluzione del condannato ai sensi dell'art. 115 c.p. e contestuale applicazione di misura di sicurezza - Inammissibilità
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la revoca della liberazione anticipata possa essere disposta, oltre che per la sopravvenuta condanna per un delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione, successivamente alla concessione del beneficio, anche nei casi di sopravvenuta assoluzione e di contestuale applicazione di una misura di sicurezza per un fatto qualificato ex art. 115 del codice penale.