argomento: decisioni in contrasto - misure cautelari
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 8 febbraio 2021, n. 4948)Articoli Correlati: misure cautelari personali - custodia cautelare in carcere - cirteri di scelta delle misure - pena non superiore a tre anni di reclusione
La sentenza in esame alimenta il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla interpretazione dell’art. 275 comma 2 bis c.p.p. e alla applicazione della regola di valutazione della proporzionalità della custodia in carcere ivi contenuta non solo alla fase genetica, ma anche alla fase dinamica della misura cautelare. Nell’ambito dei criteri di scelta delle misure cautelari personali, il comma 2 bis dell’art. 275 c.p.p. stabilisce che la custodia cautelare in carcere non sia applicabile qualora il giudice preveda che possa essere irrogata una pena inferiore a tre anni, eccettuati i casi espressamente contemplati nella stessa disposizione. Tale valutazione prognostica si colloca nella fase genetica della misura cautelare, ma nessuna disposizione regola specificamente gli effetti del concretizzarsi della prognosi nella fase successiva. Sul punto la giurisprudenza si è divisa: secondo un orientamento, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma 2 biis, c.p.p. deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, ma non anche nel corso della protrazione della stessa, con la conseguenza che il presupposto assume rilievo non in termini di automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza del provvedimento coercitivo, a norma dell'art. 299 c.p.p., nell’ambito del quale è possibile valutare la sopraggiunta condanna a pena non ultratriennale (Cass. sez. IV, 22 luglio 2020, n. 21913; Cass., sez. VI, 30 novembre 2015, n. 47302; Cass., sez. IV, 27 marzo 2015, n. 13025). Al contrario secondo una diversa lettura, proposta anche nella sentenza in esame, la regola contenuta nell’art. 275, comma 2 bis c.p.p. – che stabilisce il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere- opera non solo nella fase di applicazione, ma anche nel corso dell'esecuzione della misura, cosicché la misura non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore ai tre anni (Cass. sez. F, 23 settembre 2020, n. 26542; Cass., sez. V, 22 gennaio 2019 n. 20540)