argomento: corte di cassazione - sezioni unite - cosa giudicata
» visualizza: il documento (Sezioni Unite, 27 gennaio 2021, n. 3423)Articoli Correlati: Annullamento parziale - formazione progressiva del giudicato - determinazione
In caso di annullamento parziale della sentenza, ex art. 624 c.p.p., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad uno o più capi della sentenza che non sono in connessione essenziale con la parte attinta dall'annullamento; in tale caso, infatti, l'affermazione della penale responsabilità e la determinazione della pena principale hanno acquisito autorità di cosa giudicata e non possono essere modificate nel giudizio di rinvio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente o con l’ordinanza di cui all’art. 624, comma 2, c.p.p., può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili.