argomento: corti europee - mezzi di prova e di ricerca della prova
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Corte e.d.u 17 dicembre 2020, Saber c. Norvegia
Il caso riguarda il sequestro e la perquisizione dello smartphone appartenente alla vittima di tentato omicidio, contenente tra l’altro la corrispondenza via e-mail e SMS intercorsa tra quest’ultima e gli avvocati che lo difendevano in un distinto procedimento in cui era accusato di un grave reato, dal quale veniva successivamente assolto. L’iniziale accordo tra la polizia e il ricorrente, titolare dell’utenza telefonica, affinché il Tribunale procedesse alla selezione e rimozione delle comunicazioni coperte da segreto professionale prima che vi potesse accedere la polizia stessa, veniva disatteso. Il Tribunale di Oslo si adeguava, infatti, a una pronuncia emessa nel frattempo dalla Corte suprema norvegese che, in una vicenda simile cui il ricorrente era comunque estraneo, aveva individuato nella polizia il soggetto competente a filtrare i dati presenti nella memoria del telefono. Come prospettato nel ricorso, il Giudice di Strasburgo dichiara la violazione del diritto al rispetto della corrispondenza ex art. 8 Cedu, in quanto l’ingerenza costituita dall’accesso alle comunicazioni coperte da segreto professionale tra il ricorrente e i suoi legali, risultava arbitraria. La misura investigativa che interferiva con il rapporto cliente-avvocato e la riservatezza delle loro comunicazioni, mancava, infatti, nel diritto interno di un quadro giuridico chiaro e preciso che tenendo conto delle nuove tecnologie impiegate nel campo delle comunicazioni, fosse in grado di offrire garanzie procedurali adeguate a tutela della funzione difensiva.