argomento: corte di cassazione - sezioni semplici
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 15 dicembre 2020, n. 35905)Articoli Correlati: ricusazione del perito in appello - mancato accoglimento - impugnazione della ordinanza unitamente alla sentenza - inammissibilità - impugnazione nelle forme ex art. 127 c.p.p.
Il rigetto della richiesta di ricusazione del perito nominato nel giudizio di appello dev’essere impugnato nei modi e nei tempi contemplati dall’art. 127 c.p.p. stante il richiamo dell’art. 223, comma 5, c.p.p. alla disciplina della ricusazione del giudice la quale prevede, all’art. 41, comma 3, c.p.p., le forme previste dal menzionato art. 127. Pertanto, in tema di ricusazione del perito, è inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza effettuata unitamente alla sentenza, secondo l’art. 586 c.p.p., quando si tratta di provvedimento sulla ricusazione del perito nominato in appello.