argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - esecuzione/trattamento carcerario
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 14 dicembre 2020, n. 35772)Articoli Correlati: regime detentivo - condizioni di salute del detenuto - emergenza sanitaria Covid – 19
La valutazione del Tribunale di sorveglianza – effettuata ex artt. 2 e 3 d.l. 29 del 2020 – sull’incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del condannato deve tener conto sia dell’astratta idoneità dei presidi sanitari fruibili dal detenuto all’interno del circuito penitenziario sia dell’adeguatezza concreta del percorso trattamentale apprestato per assisterlo nelle sue esigenze terapeutiche; nel valutare quest’ultimo profilo, al contempo, occorre tenere conto della situazione epidemiologica, connessa all’emergenza sanitaria da COVID-19, del territorio di possibile allocazione del detenuto, che deve essere vagliata attraverso la consultazione del Presidente della Giunta della Regione espressamente prevista dagli art. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.l. 29 del 2020.