argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
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Le condizioni di salute dell’indagato incompatibili con lo stato di detenzione non possono costituire motivo di censura contro l’ordinanza impositiva della misura coercitiva ma debbono essere fatte eventualmente valere davanti al giudice competente ex art. 279 cod. proc. pen., in sede di richiesta di revoca o di sostituzione della misura formulata ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.