argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 5 novembre 2020, n. 30885)Articoli Correlati: ordine di indagine europeo - decreto di riconoscimento - ritardo nella comunicazione
La tardiva comunicazione del decreto di riconoscimento dell’ordine di indagine europeo all’indagato non determina nessuna lesione dei diritti della difesa qualora l’esecuzione è ancora in corso al momento della decorrenza del termine per impugnare ex art. 13, comma 1, d.lgs. 108 del 2017. Il ritardo nella comunicazione non costituisce di per sé causa di illegittimità del decreto di riconoscimento, trattandosi di una violazione che attiene alla fase successiva alla emissione dell’atto che non ne condiziona in alcun modo la legittimità. Deve escludersi, dunque, che meri vizi formali afferenti la comunicazione possano comportare l’annullamento del decreto di riconoscimento in ipotesi legittimo sotto il profilo sostanziale, pertanto l’opposizione prevista dall’art. 13 può essere esperita per dedurne i vizi genetici, che investono i diritti fondamentali della persona, attraverso la verifica della sussistenza delle condizioni che nel legittimano l’adozione ai sensi degli artt. 7, 9 e 10 del d.lgs. n. 108 del 2017.