argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 3 novembre 2020, n. 30642)Articoli Correlati: estradizione per estero - diritto alla salute - emergenza sanitaria Covid – 19
In tema di estradizione, non sussiste il pericolo che il soggetto da consegnare subisca trattamenti disumani o degradanti, connessi ai rischi per la salute determinati dall’epidemia da COVID 19, se lo Stato richiedente garantisce che l’estradando verrà collocato in istituto penitenziario dove non vi sono detenuti positivi al Covid-19 e sarà sottoposto ad uno screening sierologico, assicurando, altresì che ai detenuti e al personale penitenziario è fatto obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale, con limitazione degli spostamenti e dei contatti sociali.