argomento: corti europee - impugnazioni
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Corte e.d.u., 20 ottobre 2020, Pasquini c. San Marino
Corti europee
Viola il diritto alla presunzione di innocenza il provvedimento con cui il giudice d’appello dopo aver prosciolto l’imputato per intervenuta prescrizione del reato di appropriazione indebita del quale era stato riconosciuto colpevole in primo grado, decide il risarcimento a favore della parte civile ricorrendo a osservazioni incoerenti con il venire meno delle accuse in ragione della scadenza del termine di prescrizione. In particolare, la garanzia di cui all’art. 6, § 2, CEDU esige che ove il procedimento registri un esito diverso dalla condanna, poiché il soggetto è stato assolto oppure il procedimento stesso interrotto, tale esito sia rispettato in qualsiasi altro procedimento, al fine di preservare la reputazione della persona e la percezione che ha il pubblico della persona medesima. Ciò comporta, secondo orientamento consolidato dei Giudici europei (Corte e.d.u., Grande Camera, 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito), che la formulazione del ragionamento giudiziale ai fini della pronuncia sulla domanda civile, non possa essere interpretata come imputazione di responsabilità penale nei confronti del prosciolto. Nel caso esaminato, invece, il giudice d’appello sammarinese nel verificare la fondatezza delle pretese civilistiche, ha ritenuto la condotta del ricorrente di tipo appropriativo e commessa con dolo; per queste ragioni, la Corte di Strasburgo ritiene che le affermazioni cosi formulate si siano risolte in autentiche e inequivocabili dichiarazioni di responsabilità penale, in spregio al principio consacrato nella norma convenzionale richiamata.