argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni
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La pronuncia in commento, aderendo ad un recente orientamento giurisprudenziale, ritiene che la mancata declaratoria di prescrizione di uno dei reati legati dal vincolo della continuazione, da parte del giudice d’appello nella sentenza emessa ai sensi dell’ art. 599 bis c.p.p., non possa essere oggetto di ricorso per cassazione, atteso che la pena applicata nonostante la presenza di un reato prescritto all’interno dell’accordo negoziale non è illegale, nemmeno nella frazione relativa a tale reato, allorché risulti rispondente alla volontà delle parti e rispettosa della legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto (Cass., sez. V, 4 febbraio 2020, n. 4709; Cass., sez. VI, 8 ottobre 2019, n. 41254).
Al contrario altra giurisprudenza ritiene deducibile mediante ricorso per cassazione l’intervenuta prescrizione nel caso in cui il relativo termine sia decorso prima della pronuncia del giudice di appello e la causa estintiva non sia stata erroneamente dichiarata dal giudice medesimo, considerato che la semplice sussistenza di un accordo tra le parti non può intendersi quale rinuncia alla prescrizione (Cass., sez. I, 9 novembre 2018, n. 51169).