argomento: corti europee
» visualizza: il documento (Corte di giustizia UE, 24 settembre (Causa C-195/20 PPU))Articoli Correlati: mandato d - regola di specialità
Corte di giustizia dell’Unione europea 24 settembre 2020 (Causa C-195/20 PPU)
Cooperazione giudiziaria in materia penale - mandato d’arresto europeo - effetti della consegna - regola della specialità
L’intricata vicenda riguarda un soggetto condannato in tre distinti procedimenti in Germania: il primo, nel 2011, per traffico di stupefacenti; il secondo, nel 2016, per abuso sessuale su minore avvenuto in Portogallo e con riferimento a tale caso le autorità portoghesi consegnavano l’imputato agli inquirenti tedeschi che avevano emesso mandato d’arresto europeo (agosto 2016) ai fini dell’esercizio dell’azione penale. Il terzo, infine, nel 2018, per violenza sessuale aggravata ed estorsione, commessi sempre in territorio portoghese nel 2005, dopo che l’imputato, nel frattempo giunto in Italia, veniva tratto in arresto nel nostro Paese, in esecuzione di successivo mandato della procura d’oltralpe (settembre 2018) e poi consegnato all’autorità giudiziaria tedesca per il relativo processo, grazie all’accoglimento da parte della Corte d’appello di Milano della richiesta del Tribunale di Braunschweig (mandato d’arresto del novembre 2018) di perseguire l’imputato per i gravi fatti del 2005.
Il condannato ricorreva al Bundesgerichtshof sostenendo che in forza della regola di specialità di cui all’art. 27, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 sul mandato d’arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, il tribunale tedesco non avrebbe potuto procedere nei suoi confronti, data l’assenza di un previo accordo in tal senso espresso dalle autorità portoghesi.
L’oggetto del rinvio pregiudiziale concerne, pertanto, l’interpretazione dell’art. 27, paragrafo 2, secondo cui una persona non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà personale, per eventuali reati commessi in epoca anteriore alla consegna e diversi da quelli per cui è stata consegnata.
Afferma la Corte del Lussemburgo che la regola della specialità sancita da tale disposizione non impedisce l’adozione di una misura limitativa della libertà nei confronti di una persona destinataria di un primo mandato d’arresto europeo emesso a causa di fatti diversi e precedenti a quelli posti a fondamento della sua consegna in esecuzione di tale mandato, qualora la persona medesima abbia volontariamente abbandonato il territorio dello Stato membro di emissione del primo mandato e sia stata di nuovo consegnata a tale Stato in esecuzione di un secondo mandato emesso dopo l’allontanamento, per eseguire una pena detentiva, purché con riferimento al secondo mandato, l’autorità giudiziaria che lo ha eseguito, abbia assentito alla estensione dell’azione penale ai fatti che hanno dato luogo alla misura restrittiva.