argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
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È tempestivo l’avviso dell’interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.) comunicato al difensore il giorno precedente al compimento dell'atto e che abbia posto il difensore nelle condizioni di intervenire (eventualmente a mezzo di un sostituto) o di chiedere che l’interrogatorio sia ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza. In assenza di una disciplina specifica circa il termine che deve intercorrere tra l’avviso dell’atto ed il suo compimento, l’effettività delle garanzie difensive deve essere valutata con riguardo alle circostanze del caso concreto, che devono essere apprezzate con l’obiettivo di verificare se il difensore abbia avuto possibilità di esercitare il suo mandato.