argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
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Nel caso di presentazione di istanza di riesame di misura cautelare personale durante la vigenza della sospensione dei termini disposta dall’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, a causa della emergenza “coronavirus”, in assenza della richiesta di trattazione del procedimento da parte del detenuto o del suo difensore, la fissazione dell’udienza può essere procrastinata a data successiva alla scadenza del termine di cui al comma 2 del medesimo articolo atteso che, in assenza dell’istanza difensiva, anche il termine di cui all’art. 309, comma 9, c.p.p. rimane sospeso.