argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 31 luglio 2020, n. 192)Articoli Correlati: diversa qualificazione giuridica del fatto - oblazione
Procedimento di oblazione – Prospettiva concreta di una definizione giuridica del fatto diversa – Rimessione in termini dell’imputato per proporre la domanda - Non fondatezza
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 141, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in relazione all’art. 162-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che l’imputato è rimesso in termini per proporre domanda di oblazione qualora nel corso del dibattimento, su iniziativa del giudice e in mancanza di una modifica formale dell’imputazione da parte del pubblico ministero, emerga la prospettiva concreta di una definizione giuridica del fatto diversa da quella contestata nell’originaria imputazione e per la quale l’oblazione non era ammissibile».