argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 6 luglio 2020, n. 137)Articoli Correlati: misure cautelari personali - arresto in flagranza
Arresto facoltativo in flagranza - Delitti indicati nell'art. 381, comma 2 c.p.p. - Udienza di convalida – Applicabilità delle misure cautelari coercitive in deroga ai limiti di pena ex artt. 274, comma 1, lettera c), e 280 c.p.p. – Non fondatezza
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 280, comma 1, e 391, comma 5, del codice di procedura penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede che quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’art. 381, comma 2, cod. proc. pen. l’applicazione della misura cautelare personale coercitiva è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lettera c), e 280 cod. proc. pen., nonché dell’art. 280, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, nel prevedere i requisiti di applicazione delle misure coercitive, fa salvo il disposto dell’art. 391 cod. proc. pen.