argomento: corti europee - giudice/giudizio
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 25 giugno 2020, Tempel c. Repubblica Ceca)Articoli Correlati: giusto processo europeo - equità del processo - impugnazioni
Il ricorrente era accusato di omicidio e assolto in primo grado; su appello dell’accusa, la Corte del gravame annullava la sentenza di prime cure, ritenendo un’erronea ricostruzione dei fatti desumibile da asserite contraddizioni tra i testimoni, non adeguatamente rimarcate dal giudice precedente. Rinviato il caso ad un nuovo giudizio, il ricorrente era assolto; la Procura impugnava la decisione e la Corte d’appello, ancora, la annullava con rinvio. L’imputato subiva altri due processi, conclusi con altrettante assoluzioni in prima istanza e successivi annullamenti in appello. Merita ricordate che tutte e quattro le pronunce di rinvio, rese in secondo grado, erano motivate da supposti errori nella valutazione del quadro probatorio. Da ultimo, nel quinto dei giudizi, il ricorrente era condannato in primo grado; la sentenza veniva, poi, confermata in appello e davanti alla Cassazione ceca.
Aditi i giudici strasburghesi, era rilevata la violazione dell’art. 6, paragrafo 1, Cedu. Il contegno della Corte d’appello era tale da generare sospetti circa l’assenza di pregiudizi verso il ricorrente; più in particolare, i quattro annullamenti rendevano iniqua la complessiva vicenda processuale, soprattutto – dice la Corte europea – per le motivazioni dei rinvii, talmente generiche da apparire quasi pretestuose.