Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

12/06/2020 - Corte cost., ord. 12 giugno 2020, n. 114

argomento: corte costituzionale

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Divieto di un secondo giudizio - Inapplicabilità nei confronti di un imputato già condannato per gli stessi fatti a sanzione amministrativa di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU - Manifesta inammissibilità

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), «nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato al quale con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dei relativi Protocolli».