argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. II, 13 maggio 2020, n. 14987)Articoli Correlati: revisione del processo - condizione di procedibilità - querela - nuova prova
La sopravvenuta procedibilità a querela del reato non può assimilarsi al concetto di “nuova prova” rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p. ai fini di una richiesta di revisione nel caso in cui la modifica normativa sia intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza della quale si chiede la revisione.