argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - procedimenti speciali
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 27 gennaio 2020, n. 3179)Articoli Correlati: sospensione del procedimento con messa alla prova - ammissione - risarcimento del danno
L’ammissione alla messa alla prova non è necessariamente subordinata all’integrale risarcimento del danno; a tal riguardo il giudice è tenuto ad acquisire le informazioni circa la situazione patrimoniale dell’imputato per accertare la possibilità di adempiere al risarcimento del danno.