argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - esecuzione e ordinamento penitenziario
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 27 aprile 2020, n. 13072)Articoli Correlati: rapporto esecutivo - rideterminazione della pena - pena detentiva
La nozione di esaurimento del rapporto esecutivo deve essere intesa nella sua accezione più ampia, comprensiva sia della sanzione detentiva che di quella pecuniaria; di conseguenza, è possibile rideterminare in executivis la pena irrogata anche nell’ipotesi in cui, interamente espiata la pena detentiva, non sia stata, invece, eseguita quella pecuniaria.