argomento: decisioni in contrasto - esecuzione/trattamento carcerario
» visualizza: il documento (Cass. sez. I, 16 aprile 2020, n.12324)Articoli Correlati: misure alternative alla detenzione - affidamento in prova al servizio sociale - risarcimento del danno
La sentenza in esame evidenzia un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di concedere la misura alternativa dell’affidamento in prova in caso di indisponibilità del condannato a risarcire i danni alla vittima del reato. Secondo un primo orientamento, anche se la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale non è subordinata al risarcimento del danno a favore della vittima, non essendovi alcuna previsione normativa in tal senso, l’accesso alla misura alternativa alla detenzione può essere condizionato negativamente dalla ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima del reato, in quanto tale condotta rientra tra gli elementi di segno negativo valutabili per il diniego della misura (Cass. sez. I, 18 agosto 2017, n. 39266; Cass. sez. I, 25 ottobre 2007, n. 39474; Cass. sez. I, 6 agosto 2001, n. 30785). Secondo un opposto orientamento cui aderisce anche la sentenza in esame, l’avvenuto risarcimento del danno non figura tra i presupposti della misura alternativa, trattandosi di una delle prescrizioni applicabili al condannato nei cui confronti è stato disposto l’affidamento: dalla collocazione dell’attività risarcitoria nella fase dell’esecuzione si desume che la voluntas legis sia quella di includere la condotta risarcitoria tra le condizioni necessarie per l’affidamento (Cass. sez. I, 28 febbraio 2017, n. 5981; Cass. sez. I, 4 giugno 2009, n. 23047; Cass. sez. I, 6 luglio 2000, n. 3713)