argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 10 aprile 2020, n. 11945)Articoli Correlati: sequestro conservativo - garanzie del credito - questione di legittimità costituzionale - manifesta infondatezza
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 316 c.p.p., per contrasto con gli artt. 24, comma 2, 25, comma 2, 27, commi 1-3, 42, 111, 117 Cost. e art. 1 prot. 1 CEDU, laddove prevede che per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, c.p.p., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore.