argomento: de jure condendo - atti del procedimento
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di Marilena Colamussi
Risulta appena pubblicato il testo del d.d.l. S. 1709 recante: “Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari”, presentato dal senatore D’alfonso ed altri, il 10 febbraio 2020, in attesa di essere assegnato allo studio della Commissione giustizia.
Il disegno di legge consta di tre articoli accomunati dall’intento di adottare lo strumento della video verbalizzazione quale metodo ordinario di documentazione degli atti, non più riservato ad ipotesi eccezionali, come ad esempio per l’acquisizione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa particolarmente vulnerabile (attuale art. 134, comma 4, c.p.p.).
La riproduzione audiovisiva intesa, dunque, come regola generale, secondo quanto si evince dalla riformulazione dell’art. 134, comma 4, c.p.p. e dell’art. 139 c.p.p.
La ratio dell’innovazione normativa risiede nella necessità di meglio salvaguardare l’autenticità e l’integrità della documentazione degli atti, in particolare delle dichiarazioni acquisite durante la fase delle indagini preliminari, non solo da parte della persona sottoposta alle indagini, ma anche della persona offesa, nonché di quella informata sui fatti. In questi termini appare rinnovato integralmente il dettato dell’art. 141-bis c.p.p. ampliando l’orbita applicativa di una garanzia attualmente riservata alla fase dell’interrogatorio, che non si svolga in udienza, della persona in stato di detenzione.