argomento: decisioni in contrasto - misure cautelari
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La sentenza alimenta un contrasto in ordine alla possibilità di sottoporre a sequestro preventivo, e successiva confisca, l’abitazione che sia “prima casa”. La questione ruota intorno alla applicabilità dell’art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , dettato in tema di reati tributari, che vieta all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all'espropriazione della "prima casa" del debitore. Tale norma, secondo un orientamento preclude l'applicazione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, dell'abitazione di soggetto indagato per il delitto sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, commesso mediante l'alienazione simulata del cespite immobiliare. (Cass. sez., 20 gennaio 2017, n. 3011; più recentemente Cass. sez. III, 13 gennaio 2020, n. 2285). La sentenza in esame al contrario afferma che il limite alla pignorabilità si riferisce solo alle espropriazioni da parte del Fisco e non promosse da altre categorie di creditori, non riguarda la “prima casa”, ma l’unico immobile di proprietà del debitore, e non trova applicazione alla confisca, diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa finalizzato (v. anche Cass. sez. III, 17 febbraio 2014, n. 7359).