argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., ord. 6 marzo 2020, n. 42)Articoli Correlati: sospensione del procedimento con messa alla prova
Sospensione del procedimento con messa alla prova – Esito positivo – Omicidio stradale e lesioni personali stradali – Obbligatoria applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida – Manifesta inammissibilità
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41(Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, «nella parte in cui prevede obbligatoriamente l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di estinzione del reato di cui all’art. 590-bis c.p. a seguito di esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova».