argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 5 marzo 2020, n. 8995)Articoli Correlati: sequestro preventivo - confisca diretta o per equivalente - limiti alla pignorabilità
Il limite alla pignorabilità fissato dall’art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013), si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; non riguarda la “prima casa”, ma “l’unico immobile di proprietà del debitore”; non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa preordinato.