argomento: corte di cassazione - sezioni semplici
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 4 marzo 2020, n. 8803)Articoli Correlati: incidente di esecuzione - abolitio criminis - sospensione condizionale della pena
Al fine di valutare la sussistenza di precedenti penali rilevanti ai fini dell’applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 165, comma 2, c.p., il giudice di merito, sulla base di quanto emerge dagli atti, deve valutare incidentalmente l’intervenuta abolitio criminis di fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile, ancorché per detti fatti non sia astato avanzato incidente di esecuzione ex art. 673 c.p.p.