argomento: corti europee - difesa e difensori
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 27 febbraio 2020, Lobzhanizde e Peradze c. Georgia)Articoli Correlati: giusto processo - processo in absentia - diritto di difesa - diritto alla prova
La Corte torna sul tema del processo in absentia. Nel caso di specie, l’imputato veniva a conoscenza del giudizio che lo riguardava solo a sentenza definitiva; sul presupposto della precedente impossibilità di esercitare i propri diritti processuali, chiedeva di essere rimesso nei termini per formulare l’impugnazione. Il giudice nazionale glielo negava, poiché durante il giudizio era stato comunque nominato un difensore d’ufficio che avrebbe potuto proporre gravame tempestivamente.
Adita la Corte e.d.u., era rilevata la violazione dell’art. 6, paragrafo 3, lett. c), Cedu: il ricorrente, infatti, aveva ignorato il proprio processo senza colpa fino alla sentenza irrevocabile e l’autorità nazionale non gli dava la possibilità di riaprirlo; in tal modo venivano meno alcuni tratti caratteristici del giusto processo, quali la difesa fiduciaria, la partecipazione alle udienze, la presenza all’esame dei testimoni a carico e l’introduzione di prove a favore.