Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

26/02/2020 - Corte cost., sent. 26 febbraio 2020, n. 34

argomento: corte costituzionale

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Appello – Modifiche apportate all’art. 593 c.p.p. dall'art. 2, c. 1°, lett. a), del decreto legislativo 06/02/2018, n. 11 – Non fondatezza

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, recante «Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato».