argomento: corte di cassazione - sezioni semplici
» visualizza: il documento (Cass., sez. II, 24 febbraio 2020, n. 7242)Articoli Correlati: dibattimento - contestazione fatto nuovo - fatto diverso - annullamento della sentenza
Se in primo grado è stata pronunciata una condanna per fatto nuovo, circostanza o reato concorrente emersi in dibattimento e non contestati, la sentenza va annullata con trasmissione degli atti al giudice di primo grado; quando, invece, è pronunciata sentenza di condanna per un “fatto diverso” da quello contestato, si impone la regressione alla fase delle indagini preliminari e la trasmissione degli atti al pubblico ministero.