Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

06/02/2020 - Corte e.d.u., 6 febbraio 2020, Sakvarelidze c. Georgia

argomento: corti europee

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La Corte europea si pronuncia in merito al ricorso presentato da una cittadina della Georgia, la quale denuncia la violazione dell’art. 2 Cedu, sotto il profilo degli obblighi sia sostanziali che procedimentali gravanti sullo Stato convenuto per una efficace tutela del diritto alla vita. La ricorrente aveva perso il figlio e la sorella in un incidente stradale provocato da un veicolo militare che, contromano e ad alta velocità, aveva investito con impatto violentissimo l’auto nella quale si trovavano i due familiari, provocandone la morte. Iniziate proficuamente subito dopo il fatto, le indagini successive, nonostante le ininterrotte sollecitazioni della ricorrente, si trascinarono inspiegabilmente per anni - ben tredici - sino a determinare l’interruzione del procedimento per scadenza del termine di prescrizione, senza che alcune decisione nel merito fosse stata adottata. Dal punto di vista sostanziale,  premessa la rilevanza, ai sensi dell’art. 2 Cedu, anche della morte quale risultato non intenzionale dell’uso della forza da parte di militari o di appartenenti alla polizia, o della mancata previsione di misure preventive in materia di attività pericolose, i giudici di Strasburgo sostengono di non essere in grado, in ragione dell’eccesivo tempo trascorso, di ricostruire i fatti ed, eventualmente,  di attribuirne la responsabilità al conducente del veicolo per inosservanza delle regole del codice della strada, a causa di un comportamento negligente o tenuto deliberatamente. La violazione degli obblighi procedurali derivati dall’art. 2 Cedu è stigmatizzata con parole severe; si legge, infatti, in sentenza, che l’eccezionale lunghezza della indagine, ulteriormente aggravata da periodi di totale inattività degli inquirenti, si spiega esclusivamente con l’assoluta mancanza di diligenza delle autorità investigative, le quali, con il loro «ritardo deliberato», hanno determinato l’interruzione del procedimento, così impedendo  alla Corte di pronunciarsi sulla responsabilità dello Stato convenuto.