argomento: corti europee - giudice/giudizio
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 4 febbraio 2020, Alessandru Marian Iancu c. Romania )Articoli Correlati: garanzia di imparzialità - identità del giudice condanna l - carenza di imparzialità - esclusione
La Corte viene adita da un cittadino rumeno che denuncia la violazione del diritto ad un processo equo sotto il profilo della imparzialità del giudice, avendo fatto parte lo stesso giudice persona fisica, della Corte d’appello che lo aveva condannato per reati finanziari nell’ambito di due procedimenti distinti ma collegati, nel secondo dei quali erano confluiti su richiesta dell’accusa, in apertura del giudizio d’appello, gli atti del primo procedimento concluso in via definitiva. Non appena designato - in sostituzione, peraltro, di altro giudice ricusato - il giudice in questione avanzava egli stesso, benché in via meramente precauzionale e senza indicare motivi specifici, richiesta di astensione; quest’ultima fu, però, rigettata con provvedimento ampiamente motivato da altro collegio della Corte d’appello di Bucarest, il quale escludeva che la semplice partecipazione quale componente del medesimo organo giudicante nel caso precedente, costituisse di per sé un ragionevole sospetto di parzialità. L’affermazione echeggia un assunto oramai consolidato nella giurisprudenza europea, secondo cui il giudice del processo già pronunciatosi in ordine allo stesso reato, non è di per sé e sempre sospettabile di imparzialità. Rilevata l’assenza sia di elementi in grado di dimostrare che dall’atteggiamento personale del giudice fossero desumibili pregiudizi rispetto alla colpevolezza dell’imputato (test di imparzialità soggettiva); sia di eventuali circostanze sintomatiche della sua imparzialità (test di imparzialità oggettiva), la Corte europea nega che vi sia stata violazione dell’art. 6 Cedu nel caso esaminato, anche in considerazione del fatto che le richieste di ricusazione provenienti dell’imputato, erano state oggetto di esame e successivo rigetto non solo in conformità con il diritto nazionale, ma anche da parte dei massimi vertici dell’ordine giudiziario e dell’organismo disciplinare della magistratura dello Stato convenuto.